Il Mimit dichiara ufficialmente invisibile il costo delle raffinerie chiuse e lo esclude dal paniere dei prezzi
Ai distributori sarà richiesta l'esposizione di due prezzi distinti, reale e statistico, aggiornati con cadenze diverse
CIRCOLARE — Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per la Vigilanza sui Prezzi. Oggetto: criteri di classificazione del costo delle chiusure di raffinazione ai fini del calcolo del prezzo medio dei carburanti.
Art. 1 — Il costo derivante dalla chiusura di impianti di raffinazione è classificato come componente non osservabile e non concorre, per definizione, alla formazione del prezzo rilevato ai fini statistici.
Art. 2 — I gestori degli impianti di distribuzione espongono al pubblico il prezzo praticato al consumatore, corrispondente all'importo effettivamente dovuto alla cassa.
Art. 3 — Ai fini della rilevazione di cui all'Art. 1, i medesimi gestori comunicano altresì il prezzo statistico, calcolato al netto della componente non osservabile, da aggiornare con cadenza semestrale.
Art. 4 — L'Istituto nazionale di statistica certifica l'andamento dell'inflazione energetica sulla base del solo prezzo statistico di cui all'Art. 3.
Art. 5 — È istituito il Bollettino del Prezzo Percepito, pubblicato ogni sei mesi, che riporta la percezione media dei consumatori così come rilevata all'atto dell'ultimo aggiornamento disponibile.
Art. 6 — Resta fermo che l'importo esposto alla cassa ai sensi dell'Art. 2 non costituisce prezzo ai fini statistici, bensì mero dato di cassa.
Disposizione finale — Il raffronto tra il dato di cassa e il Bollettino del Prezzo Percepito non è ammesso, in quanto riferito a due grandezze non omogenee tra loro.